Art. 7

LEGGE 6 giugno 1975, n. 172

In vigore dal 13 gen 1985
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali è istituita presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnica rappresentativa delle categorie interessate con il compito di: a) accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge nonchè i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani; b) formulare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire il pluralismo dell'informazione.
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