Art. 4

LEGGE 6 giugno 1975, n. 172

In vigore dal 27 ago 1978
Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonchè delle agenzie di cui al terzo comma del precedente articolo 1 - che ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1976 - per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa. I mutui predetti possono essere concessi nella misura massima del 60 per cento della spesa relativa agli investimenti previsti nel precedente comma e nella misura dell'80 per cento per le imprese costituite in forma di società cooperative di giornalisti. Il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere, con proprio decreto, agli istituti ed aziende di credito sui finanziamenti di cui al precedente comma, e nei limiti del plafond complessivo di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate. Ai finanziamenti previsti dal precedente comma si applicano i benefici previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, prescindendo dalle dimensioni delle imprese ivi previste e fermo restando per ciascun mutuo il limite massimo stabilito dalla medesima legge n. 623 senza alcuna differenziazione territoriale. Per consentire agli istituti di credito di praticare il tasso agevolato, che sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, è concesso un contributo sugli interessi che sarà determinato secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Il tasso di cui sopra sarà ridotto a un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, costituite in forma di società cooperative di giornalisti. Qualora le macchine indicate nel presente articolo siano vendute con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito e non sia stato concesso un mutuo a norma dell'articolo stesso, possono essere applicate le disposizioni della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
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