Art. 5
LEGGE 19 maggio 1975, n. 169
In vigore dal 24 giu 1975
La composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società di navigazione a carattere regionale sono stabilite negli atti costitutivi delle Società stesse; i componenti dei predetti organi debbono essere cittadini italiani.
Ciascuna regione designa, con deliberazione di giunta da adottarsi entro trenta giorni dalla richiesta della società Tirrenia di navigazione per azioni, un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della società di navigazione che gestisce le linee di collegamento con le isole rientranti nel territorio della regione medesima. La mancata designazione entro il termine stabilito comporta la rinuncia da parte della regione all'esercizio del relativo diritto.
Fanno parte del collegio sindacale, su designazione dei rispettivi Ministeri:
a) in qualità di membri effettivi: un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, e un funzionario del Ministero della marina mercantile";
b) in qualità di membri supplenti: un funzionario del Ministero del tesoro e un funzionario del Ministero della marina mercantile.
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