Art. 3

LEGGE 19 maggio 1975, n. 169

In vigore dal 24 giu 1975
Le linee marittime di collegamento con le isole di cui al precedente articolo 1 sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentite le regioni interessate, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni. Il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, nonchè quelle dei servizi postali e commerciali, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola. In caso di possibilità di più scali in una stessa isola, uno solo di essi, di massima, deve essere compreso negli itinerari delle predette linee.
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