Art. 7

LEGGE 13 maggio 1975, n. 157

In vigore dal 18 giu 1975
La nomina in prova ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso - fatte salve le eccezioni previste dalla legge in favore degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e degli allievi operai civili delle scuole dell'Amministrazione della difesa di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, modificata dall' del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 - da effettuare: 1) mediante prova d'arte od esperimento pratico, a seconda della qualifica professionale, per i posti da conferire nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati; 2) a scelta, per i posti da conferire nella categoria degli operai comuni, mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre. L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve partecipare al primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dall'amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso o nei due immediatamente successivi, non ottenga l'idoneità, è dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. All'operaio apprendista così dispensato spetta una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.
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