Art. 10
LEGGE 13 maggio 1975, n. 157
In vigore dal 18 giu 1975
Ogni amministrazione dello Stato deve provvedere per ciascuno operaio dipendente, alla compilazione del foglio matricolare in triplice originale, da tenersi l'uno presso la segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, un secondo presso l'amministrazione centrale e l'altro presso l'ente al quale l'operaio è assegnato.
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