Art. 23

LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

In vigore dal 19 giu 1976
Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 131 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente , un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno . Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione .
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