Art. 18
LEGGE 9 maggio 1975, n. 153
In vigore dal 19 giu 1976
Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo
non superiore a 42.060 unità di conto
per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda.
Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare il 9 per cento, elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.
In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 per cento, e al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati a norma delle vigenti leggi.
La quota di concorso per ciascun mutuo è corrisposta direttamente agli istituti mutuanti in misura costante alla scadenza delle annualità o semestralità relative. Il concorso negli interessi è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dall'istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Consequentemente il mutuatario corrisponderà all'istituto mutuante la differenza tra l'annualità o semestralità dovute per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi.
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