Art. 3

LEGGE 28 aprile 1975, n. 135

In vigore dal 22 mag 1975
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 151 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 86 miliardi e quanto a lire 65 miliardi con riduzione, rispettivamente, del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 aprile 1975 LEONE MORO - GUI - REALE - ANDREOTTI - VISENTINI - COLOMBO - FORLANI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: REALE
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