Art. 3
LEGGE 28 aprile 1975, n. 135
In vigore dal 22 mag 1975
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 151 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 86 miliardi e quanto a lire 65 miliardi con riduzione, rispettivamente, del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 aprile 1975
LEONE
MORO - GUI - REALE -
ANDREOTTI - VISENTINI - COLOMBO
- FORLANI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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