Art. 2

LEGGE 28 aprile 1975, n. 135

In vigore dal 7 ott 1995
A decorrere dal 1 aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4. Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento è di L. 3.300. Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma. È abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.(2)(3)
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