Art. 4-bis

In vigore dal 25 apr 2026
((Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio)) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza , compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, ((muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama)) , nonchè strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. 2. Salvo che il ((porto di armi o di strumenti atti ad offendere)) sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto ((nonchè all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto)) ; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica. 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all', nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie. 2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.
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