Art. 3

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

In vigore dal 6 mag 1975
Alterazione di armi Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.
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