Art. 17
LEGGE 18 aprile 1975, n. 110
In vigore dal 14 set 2018
Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.
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