Art. 33

LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

In vigore dal 3 apr 1975
(Nomine governative) Quando la nomina dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge rientra nella competenza dei Ministri e del Consiglio dei Ministri, di essa deve essere data comunicazione ufficiale alle Camere contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una biografia delle persone proposte con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
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