Art. 10
LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713
In vigore dal 31 gen 1975
La lettera b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituita dalla seguente:
"b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi".
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