Art. 10 · LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

Art. 10

LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

In vigore dal 31 gen 1975
La lettera b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituita dalla seguente: "b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi".
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