Art. 3

In vigore dal 18 dic 1974
All'onere di lire 875 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 ottobre 1974 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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