Art. 1

In vigore dal 18 dic 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dalla occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-10-10;615#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo