Art. 1
In vigore dal 18 dic 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dalla occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-10;615#art-1