Art. 4
In vigore dal 21 ago 1974
Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, possono essere utilizzate per coprire i posti che risulteranno vacanti per effetto dei decreti delegati di cui al precedente , non oltre comunque sei mesi dalla data in cui i posti saranno disponibili.
Le assunzioni in servizio ai sensi del precedente comma saranno effettuate secondo l'ordine di graduatoria, in coincidenza con i collocamenti a riposo previsti dall' del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, ed a mano a mano che si renderanno vacanti i posti relativi.
In caso di esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma potrà essere bandito un nuovo concorso con le medesime modalità.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 agosto 1974
LEONE
RUMOR - GUI - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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