Art. 3
In vigore dal 21 ago 1974
Per quanto riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche resta ferma la deroga già stabilita per le amministrazioni in essa espressamente indicate, dall', comma quarto, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e da successive leggi speciali.
Nulla è innovato per quanto concerne gli enti indicati nell' della legge predetta.
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