Art. 3

In vigore dal 21 ago 1974
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, avranno effetto anziché il 1 ottobre 1974 con decorrenza dal 1 aprile 1975. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 agosto 1974 LEONE RUMOR - TANASSI - GIOLITTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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