Art. 2
In vigore dal 21 ago 1974
I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l', ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977.
Con i provvedimenti da emanare a norma del predetto articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà disciplinata, con effetto dal 1 gennaio 1975, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 120 milioni di lire, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, sostitutivi di quelli contenuti nel punto 11 dell'articolo 5 della citata legge:
1) pagamento a titolo d'imposta di una somma in misura fissa o in misura proporzionale al volume d'affari o a quello degli acquisti, versamento dell'imposta con la dichiarazione annuale ed esonero dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e delle dichiarazioni periodiche, per i soggetti con volume d'affari annuo da considerare di modesta entità tenuto conto degli orientamenti della Comunità Economica Europea ed a quanto praticato dagli altri Paesi membri della Comunità medesima;
2) semplificazione delle modalità relative agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazioni e versamento graduata in rapporto all'entità del volume d'affari annuo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-08-14;354#art-2