Allegato E
Art. 15
In vigore dal 18 set 1974
1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario
generale del Consiglio delle Comunità europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al
paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei firmatari ha trasmesso tale notifica.
Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data
di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.
I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta
alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee
notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;407#art-ae-15