Allegato E

Art. 13

In vigore dal 18 set 1974
I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, le clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how. 1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente: a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti. Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi. Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario. d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà: quando si devono soddisfare nei settori definiti all', paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza; quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato. Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà. Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento. 2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto I sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che può riservarsi in virtù del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari. 3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how, ecc.).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407#art-ae-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo