Allegato A
Art. 16
In vigore dal 18 set 1974
1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo I, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui almeno due terzi dei firmatari hanno trasmesso tale notifica, comprendente quella di almeno tre dei firmatari di cui all', paragrafo 1, lettera b).
Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.
I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
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