Allegato A
Art. 3
In vigore dal 18 set 1974
1. I firmatari partecipano all'azione:
a) seguendo il progresso tecnico dei lavori,
b) designando, inoltre, ciascuno un centro senza scopo di lucro, chiamato "centro nodale", situato sul suo territorio, che costituirà un elemento della rete iniziale.
2. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1, lettera a):
i Governi:
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
del Regno di Norvegia,
della Repubblica del Portogallo,
della Svezia.
3. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1, lettera b):
i Governi:
della Repubblica francese,
della Repubblica italiana,
della Confederazione svizzera,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
la Comunità europea dell'energia atomica.
La sede dei centri nodali della rete iniziale viene precisata da questi firmatari al più tardi prima della stipulazione del contratto di studi della rete, quale è definito in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;407#art-aa-3