Art. 3
LEGGE 14 giugno 1974, n. 270
In vigore dal 31 lug 1974
La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre dall'annata agraria 1965-1966, salvo i casi in cui il pagamento sia stato già effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Per i pagamenti che siano ancora da eseguire è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualità dei canoni da pagare e delle eventuali spese.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 giugno 1974
LEONE
RUMOR - ZAGARI - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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