Art. 2

LEGGE 14 giugno 1974, n. 270

In vigore dal 31 lug 1974
L'enfiteuta può detrarre dal capitale di affranco le somme liquide versate al concedente in relazione alla costituzione dell'enfiteusi, anche se non risultino dal contratto. Può, altresì, conteggiare le differenze tra il canone determinato ai sensi della presente legge e quello effettivamente pagato, relativamente alle annualità non ancora definite.
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LEGGE 14 giugno 1974, n. 270 (Art. 2 Norme in materia di enfiteusi.) — Testo vigente | Portale Normativo