Art. 62

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 23 feb 1977
Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, entro il 2 febbraio 1976, domandino la iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'. (1) La domanda d'iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose o delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere la elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'. Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza. Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie. Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli e del terzo comma del presente articolo. Le norme di cui agli hanno effetto dal 1 gennaio 1977. (1) (2)
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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 62 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo