Art. 3
LEGGE 18 maggio 1974, n. 217
In vigore dal 25 giu 1974
Alla spesa si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1974.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 maggio 1974
LEONE
RUMOR - ZAGARI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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