Art. 2

LEGGE 18 maggio 1974, n. 217

In vigore dal 25 giu 1974
La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonchè le disposizioni richiamate dal successivo quarto comma si applicano anche ai vice pretori onorari di cui allo stesso articolo, in servizio al 1 ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorchè non lo siano più alla data di entrata in vigore della presente legge.
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