Art. 3
LEGGE 27 febbraio 1974, n. 68
In vigore dal 7 apr 1974
Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituito dal seguente:
"Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio".
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