Art. 1

LEGGE 27 febbraio 1974, n. 68

In vigore dal 7 apr 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma dell' della legge 10 ottobre 1950, n. 877, è limitato alla metà dello importo dell'assegno stesso. L'altra metà è corrisposta per contanti ai predetti allievi. L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze sono amministrati con le norme dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, limitatamente alla metà del loro importo. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-27;68#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo