Art. 3

In vigore dal 31 mar 1974
La somma di dinari jugoslavi 600.000, corrispondenti a lire 25.200.000, che, ai sensi dello scambio di note di cui al precedente , sarà messa a disposizione dal Governo jugoslavo, sarà utilizzata ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1969, n. 1024, riguardante il finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1974 LEONE RUMOR - MORO - LA MALFA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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