Art. 2

In vigore dal 31 mar 1974
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle note stesse.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;56#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note effettuato a Belgrado il 24 aprile 1969 fra il Governo italiano e il Governo jugoslavo per il regolamento di questioni relative ad immobili gia' appartenenti allo Stato italiano ed adibiti al servizio consolare italiano nel territorio jugoslavo d'anteguerra. — Testo vigente | Portale Normativo