Art. 2
In vigore dal 31 mar 1974
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle note stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;56#art-2