Art. 20
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 850
In vigore dal 21 nov 2018
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1940, n. 690, l'esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali o complementari limitrofi, è consentito, previa autorizzazione, accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, rilasciata dal comandante della competente capitaneria di porto, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco.
Il personale impiegato nei servizi integrativi di cui al precedente comma deve anch'esso ricevere eguale autorizzazione, accertati gli stessi requisiti di idoneità e capacità tecnica.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2018, N. 127
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I comandanti delle capitanerie di porto sono competenti a disporre che sulle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali siano installate idonee attrezzature antincendi, nei limiti delle capacità e disponibilità del mezzo nautico, secondo le prescrizioni che vengono precisate o richieste dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.
Storico versioni
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