Art. 14

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 850

In vigore dal 15 gen 1974
Per le prestazioni straordinarie rese dal personale tecnico della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A, per far fronte ad effettive, inderogabili esigenze di servizio, relative alle condizioni previste dal primo comma dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed a quelle eventualmente derivanti dagli altri interventi di soccorso, non trova applicazione il limite di orario individuale stabilito dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.
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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 850 (Art. 14 Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.) — Testo vigente | Portale Normativo