Art. 6
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877
In vigore dal 20 gen 1974
Presso ogni ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione regionale per il lavoro a domicilio.
La commissione decide i ricorsi di cui al sesto comma del precedente articolo 5 e coordina a livello regionale le commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio.
La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:
a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività in sede regionale;
c) da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, con rappresentanza della minoranza.
I membri della commissione durano in carica tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-18;877#art-6