Art. 6

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877

In vigore dal 20 gen 1974
Presso ogni ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione regionale per il lavoro a domicilio. La commissione decide i ricorsi di cui al sesto comma del precedente articolo 5 e coordina a livello regionale le commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio. La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta: a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro; b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività in sede regionale; c) da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, con rappresentanza della minoranza. I membri della commissione durano in carica tre anni.
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