Art. 4

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877

In vigore dal 20 gen 1974
Presso ciascuna sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori che ne facciano richiesta o, d'ufficio, quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 5. Il dirigente la sezione comunale o la commissione comunale quando sia costituita ai sensi del settimo comma del successivo articolo 5 curano la tenuta e l'aggiornamento del registro, che può essere liberamente consultato. Il dirigente la sezione trasmette mensilmente l'elenco dei lavoratori iscritti nel registro all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente per il tramite delle sezioni comunali di collocamento. È ammessa la richiesta nominativa.
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