Art. 13

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877

In vigore dal 22 ago 2008
1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all', primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 . 3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli . . . , è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. 4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all', secondo comma, . . . , è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 5. Per le violazioni alla disposizione di cui all', quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all', terzo comma. 6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 . 7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalità comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore. 8. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;877#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo