Art. 3

In vigore dal 6 mar 1974
La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 400.000 annue, sarà a carico del bilancio del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili di Gardone Valtrompia, che darà comunicazione di ciascun versamento al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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