Art. 2
In vigore dal 6 mar 1974
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed agli atti connessi di cui all'articolo precedente dal giorno della sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI della convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;993#art-rd-2