Convenzione

Art. 4

In vigore dal 18 gen 1974
Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni: a) l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente; b) l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo ; c) l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dello .
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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. — Testo vigente | Portale Normativo