Convenzione
Art. 4
In vigore dal 18 gen 1974
Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;
b) l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo ;
c) l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dello .
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-4