Convenzione
Art. 3
In vigore dal 18 gen 1974
Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) "artisti interpreti o esecutori", gli attori, i cantanti, i musicisti i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche;
b) "fonogramma", qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di una esecuzione o di altri suoni;
c) "produttore di fonogrammi", la persona fisica o giuridica che, per prima, fissa i suoni di una esecuzione od altri suoni;
d) "pubblicazione", la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un fonogramma in quantità sufficiente;
e) "riproduzione", la realizzazione di un esemplare o di più esemplari di una fissazione;
f) "emissione di radiodiffusione", la diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico;
g) "reemissione", l'emissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-3