Convenzione

Art. IV

In vigore dal 1 feb 1974
Articolo IV L'Organizzazione comprende: - La Conferenza idrografica internazionale, qui di seguito denominata Conferenza; - L'Ufficio idrografico internazionale, qui di seguito denominato l'Ufficio, amministrato dal Comitato direttivo.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-c-iv

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Art. IV Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo