Art. IV
Convenzione

Art. IV

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In vigore dal 1 feb 1974
Articolo IV L'Organizzazione comprende: - La Conferenza idrografica internazionale, qui di seguito denominata Conferenza; - L'Ufficio idrografico internazionale, qui di seguito denominato l'Ufficio, amministrato dal Comitato direttivo.
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