Art. 3
In vigore dal 14 dic 1973
All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dei fondi del capitolo 2011 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1973.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 ottobre 1973
LEONE
RUMOR - MORO - LA MALFA - DE MITA - BERTOLDI - GUI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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