Art. 1
In vigore dal 14 dic 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;752#art-1