Art. 3

LEGGE 11 ottobre 1973, n. 620

In vigore dal 12 mag 1977
Gli assegni, le competenze accessorie, le indennità comunque spettanti, nonchè ogni altro elemento di onere connesso al servizio reso dal personale indicato nell' sono a carico della Banca d'Italia. TABELLA (Personale della guardia di finanza da impiegare in servizi speciali di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia). Grado Numero Capitano (a) ............................................ 1 Tenenti o sottotenenti (a) ............................... 4 Marescialli maggiori ..................................... 4 Marescialli ordinari ..................................... 10 Brigadieri o vicebrigadieri (b) .......................... 51 Militari di truppa ....................................... 530 --- Totale .......................... 600 (a) I periodi di comando di reparto sono equiparati ad ogni effetto ai comandi di compagnia per il capitano, ed ai comandi di tenenza per i tenenti o sottotenenti, e sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando ai fini dell'avanzamento. (b) I periodi di comando di reparto e di servizio nei medesimi sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio ai fini dell'avanzamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 ottobre 1973 LEONE RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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LEGGE 11 ottobre 1973, n. 620 (Art. 3 Autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.) — Testo vigente | Portale Normativo