Art. 1
LEGGE 11 ottobre 1973, n. 620
In vigore dal 10 nov 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego del contingente di militari della guardia di finanza indicato nella tabella annessa alla presente legge per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia.
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